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Bozza di un disegno di legge fondato sulle proposte emerse nel gruppo di lavoro costituito in ottobre dal CNEL che lo stesso CNEL potrebbe presentare in Parlamento.

Articolo 1 Riorganizzazione del sistema dei distretti

Il sistema dei distretti, disciplinato dalla legge del 1991, viene riorganizzato neimodi e nei termini stabiliti nella presente legge. Le norme si applicano alle imprese che operano nei distretti esistenti. Possono essere applicate, previo parere favorevole dell’organo di cui all’articolo 2, alle imprese che si costituiscono presso i distretti nuovi e delle imprese che operano fuori dai distretti, con particolare riguardo alle imprese inserite in filiere produttive.

Articolo 2 Organo distrettuale di coordinamento e d’indirizzo

In seno ad ogni distretto viene istituito un organo distrettuale di coordinamento e di indirizzo, d’ora in poi definito “organo distrettuale”. Le modalità  del funzio-namento di tale organo verranno definite per mezzo di un protocollo d’intesa fra le parti sociali – associazioni di industriali, artigiani e commercianti e sindacati – e le Regioni, cui spetta un ruolo di grande rilievo. Il criterio fondamentale, non derogabile, è di utilizzare lavoratori o tecnici già  operanti in ciascun distretto o comandati da enti di ricerca e da Università, sulla base di rapporti indicati nell’articolo 6.

L’organo distrettuale promuove i rapporti diretti fra le imprese del distretto al livello orizzontale nelle filiere produttive e i rapporti verticali, fra le imprese e gli enti che si occupano di ricerca e di formazione e promuove, in ciascun distretto, la creazione di scuole e istituti professionali e, d’intesa con le università, corsi di laurea e master post-laurea.

Articolo 3 Fondo di dotazione dell’organo distrettuale

Per svolgere le sue mansioni istituzionali ogni organo distrettuale disporrà  di un fondo di dotazione che si avvarrà  dei contributi non solo del governo, ma anche delle parti sociali e delle Regioni, secondo quote stabilite nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 2 e che in parte potrà  reintegrarsi con le entrate derivanti dai contributi e dagli anticipi compiuti per conto delle imprese. L’organo distrettuale è autorizzato a prendere accordi con le banche e con le imprese sia per il credito normale che per quello agevolato e collabora con le imprese per la gestione degli incentivi fiscaòli e creditizi e per l’impiego di fondi destinati alle innovazioni.

Articolo 4 Mansioni dell’organo distrettuale

All’organo distrettuale sono attribuite cinque mansioni fondamentali: esecu-zione per conto delle imprese di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’attività  delle imprese, fornendo servizi d’informazione e di consulenza legale, amministrativa, tecnica, finanziaria e fiscale. L’organo distrettuale dovrà  attrezzarsi anche per fornire servizi di consulenza e di promozione delle innovazioni provenienti dal sistema della ricerca pubblica, per promuovere rapporti con l’Unione europea e sostegni organizzativi, anche d’intesa con gli organi di altri distretti o con organismi europei, collaborando a progetti innovativi di speciale rilevanza. Infine, dovrà  collaborare con le imprese e gli organi del governo centrale per favorire gli sbocchi dei prodotti locali sia nel mercato interno ed in quelli esteri.

Articolo 5 Modalità  per l’unificazione degli adempimenti

L’unificazione riguarda gli adempimenti pubblici locali e centrali e i servizi di carattere pubblico. Fra quelli pubblici rientrano gli adempimenti fiscali, i permessi di edificare, gl’infortuni sul lavoro; fra i servizi di carattere pubblico rientrano gli allacciamenti per l’acqua, l’energia elettrica, il gas e per il telefono.

Per attuare gli adempimenti l’organo distrettuale si doterà  di un sistema telema-tico attraverso il quale trasmettere le richieste alle amministrazioni competenti, sulla

base delle dichiarazioni che rilasceranno le imprese sotto la loro responsabilità. L’organo distrettuale richiederà  le autorizzazioni anche prima della effettiva utilizzazione, sotto la sua responsabilità. Le amministrazioni competenti non potranno oppore impedimenti alle richieste degli organi disrettuali compiute secondo le regole qui determinate.

Il ministero dell’industria stabilirà  i criteri che i distretti dovranno seguire per assicurare la compatibilità  dei loro sistemi telematici, anche trasformando quelli già  esistenti. Lo steso ministero assicurerà  che gli stessi criteri vengano via via adottati da lle amministrazioni locali e da quella centrale. Nel frattempo gli organi distret- tuali useranno i mezzi di cui dispongono nei rapporti reciproci e nei rapporti con le autorità  centrali e locali e i soggetti che amministrano servizi di carattere pubblico.

Articolo 6 Riorganizzazione della ricerca applicata

L’organo distrettuale promuoverà  la riorganizzazione e lo sviluppo della ricerca applicata, tenendo conto della vocazione dominante in ciascun distretto e promuovendo un centro di ricerca per la gestione dei laboratori e per regolare i rapporti fra il Centro, di cui al primo comma, gli altri organi distrettuali, gli enti di ricerca, come l’ENEA e il CNR, le Università  e i centri di ricerca e gli organi europei. L’organo distrettuale promuoverà  favorirà  la collaborazione con gli organi professionali, a cominciare con quello degli ingegneri.

Articolo 7 Rapporti coi centri di ricerca e gli organi europei

L’organo distrettuale curerà  rapporti sistematici coi centri di ricerca europei, anche attraverso accordi, e con organi dell’Unione europea per promuovere sostegni organizzativi e finanziari e contribuire alle linee di una politica industriale europea.

Articolo 8 Sostegno organizzativo per progetti di innovazioni di particolare rilevanza

Progetti di innovazioni di particolare rilevanza, approvati dai governi dei singoli paesi e dagli organi tecnici dell’Unione e finanziati almeno in parte con prestiti della Banca europea degli investimenti possono godere d’incentivi e di particolare sostegno o al livello nazionale o al livello europeo. Le modalità  del finanziamento verranno stabilite con la collaborazione dell’organo distrettuale, che potrà  ricevere la delega anche da imprese operanti fuori dal distretto.

Articolo 9 Formazione dei lavoratori
L’organo distrettuale è autorizzato a promuovere, d’intesa coi sindacati, con gli industriali e con le Regioni, il rafforzamento e lo sviluppo della formazione di lavoratori, anche specializzati, e di amministratori. Può inoltre sostenere i sindacati qualora intendessero rafforzare ed integrare, sulla base delle leggi esistenti, il sistema della protezione dei lavoratori contro gl’infortuni.

Articolo 10 Norme volte a favorire il rafforzamento delle infrastrutture specifiche

L’organo distrettuale, d’intesa con le Regioni e coi ministeri competenti, prenderà  le misure utili a facilitare la costruzione o l’ampliamento delle infrastrutture utili per i distretti.

Articolo 11 Norme relative agli appalti

L’organo distrettuale studierà, insieme con le imprese, le modalità  adatte ad evitare catene eccessivamente lunghe e complicate di appalti e sub-appalti, che aggravano i costi e favoriscono il lavoro nero.

Articolo 12 Il problema dell’energia al livello distrettuale

L’organo distrettuale individuerà  le forme più adatte per rendere efficiente ed economico l’approvvigionamento dell’energia per le imprese.

 ( http://www.democrazialegalita.it)

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