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dantona_massimo - comu mag 2009 (Introduzione a cura di Andrea Ranieri e Francesco Sinopoli)

Il Presidente del consiglio Letta ha annunciato che il governo interverrà  sulla legge Fornero che circa un anno fa ha modificato le regole del mercato del lavoro indebolendo le tutele dell’articolo 18 e ridefinendo alcune delle fattispecie più diffuse di contratti flessibili.  L’idea che la legge debba essere modificata per rendere più appetibili i contratti a termine divenuti troppo onerosi e “rigidi” per le imprese sembra l’approccio che rischia di prevalere. L’emergenza del welfare per i precari pur annunciata come una priorità  del governo al momento non sembra al centro del dibattito pubblico concentrato sulle pur importantissime vertenze degli esodati e del rifinanziamento della CIG.

A pochi giorni dall’anniversario della morte di un giurista del lavoro illuminato come Massimo D’Antona, barbaramente assassinato dalle BR, vi riproponiamo un suo articolo del 1996 scritto per la «Rivista critica di Diritto del Lavoro» che a noi pare ancora un possibile punto di partenza per una vera riscrittura delle regole che descrivono e disciplinano il lavoro, ancora ferme nonostante le varie “riforme”, alla seconda metà  del XX secolo.

Massimo D’Antona come anche Bruno Trentin si poneva l’obiettivo di ripensare ad un diritto del lavoro capace di offrire tutele e opportunità  «al lavoratore concreto, in carne ed ossa, al suo progetto di lavoro e di vita, più che al lavoro attualmente massificato di cui per lo più ancora oggi ci parlano leggi e contratti».

Dal 1996 ad oggi è passato molto tempo. Ma la straordinaria attualità  di questo scritto testimonia che molto di quel tempo l’abbiamo perso. D’Antona critica una posizione che già  da qualche anno era fortemente sostenuta dal Ichino: la sottrazione al giudice e alla legge della qualificazione della natura del rapporto di lavoro, da affidarsi alla pura volontà  delle parti, gli appare come un portato della mainstream liberista e deregolatoria, lesivo dei diritti individuali e della oggettività  della verifica fattuale del carattere subordinato del rapporto di lavoro. Ma altrettanto netta è la sua contrarietà  all’idea di pensare di ricavare la natura della varietà  dei rapporti dalla norma giuridica di subordinazione, come categoria da cui «dedurre», per similitudine o per distanza, l’insieme delle tipologie lavorative in atto.

Soprattutto quando, si «deducono» a partire da lì anche diritti fondamentali di cittadinanza, dalla previdenza, alla sanità , agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. La strada che egli ci indica non è quella della negazione delle differenze, ma quella di collocare le differenze con le loro specificità, e le loro tutele specifiche, all’interno di una base comune di istituti e garanzie, a partire dal fatto che le varietà  di lavoro in essere sono strumentali «rispetto all’attività  economica altrui». Da qui la rivoluzione da compiere: il lavoro subordinato è una «specie» del lavoro tout court, di quel lavoro senza aggettivi di cui parla la Costituzione, che non parte dalla alternativa lavoro subordinato-lavoro autonomo, ma esige la tutela, la rimozione delle situazioni di debolezza sociale ed economica del lavoro come genere, in qualunque forma giuridica si esplichi.

La cosidetta riforma Fornero è intervenuta rafforzando le differenze tra le fattispecie e proponendo uno scambio tra parziale liberalizzazione dei licenziamenti ingiustificati e parziale irrigidimento dei contratti flessibili. I cambiamenti del lavoro sono fuori dalla sua ottica. Si dovrebbero tentare operazioni di politica del diritto ben più ambiziose, ripartendo dal punto più avanzato cui era giunta la migliore dottrina di Massimo e di altri giuristi veramente progressisiti come lui. Ci riferiamo  alle proposte diverse, ma con alcuni punti di contatto, che insistono sull’idea di ripensare alla radice il contratto di lavoro, in parte riprese in successivi disegni di legge e ora sembra dimenticate. E’ necessario ridefinire lo statuto del lavoro, costruendo un sistema di diritti legati alla cittadinanza prima ancora che alla prestazione lavorativa. Sotto questo profilo, la riforma del governo Monti come quella di Rajoi in Spagna  lasciano irrisolti la maggior parte dei nodi che qui vengono posti.

Anziché concentrarsi solo nel calcare le linee di differenziazione tra le fattispecie giuridiche, sarebbe stato auspicabile che la proposta si sforzasse anche di individuare il denominatore comune tra i diversi lavori. Partendo dalla nostra Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35). Non solo quello subordinato, ma tutto il lavoro che, per ostacoli di ordine sociale ed economico (art. 3 Cost.), non diventa strumento di sviluppo delle persona umana e di partecipazione collettiva. Alla luce di questa ricostruzione sistematica la tutela non può che partire dal principio di equa retribuzione (art. 36 Cost.), finora negato in virtù di una lettura ben poco progressiva del dettato costituzionale .

E’ una rivoluzione necessaria per spiazzare la contrapposizione su cui si è arenata fino ad oggi ogni possibilità  riformatrice: fra chi usa il diritto per tutti come un grimaldello per scardinare i diritti in essere del lavoro subordinato o, all’opposto, chi assume le regole del lavoro subordinato come paradigma della stessa possibilità  di regolazione.

Alla base di questa impostazione è la consapevolezza che non è alla portata del diritto del lavoro mutare le convenienze e le propensioni delle imprese e dei singoli, né modificare per via giuridica la natura delle organizzazioni: il diritto del lavoro può però evitare che la differenziazione e la flessibilità  ingeneri ineguaglianze, privazione di diritti fondamentali, rigidità  insormontabili per le persone inserite nelle diverse tipologie. Che è poi la condizione – stabilire un continuum di diritti, con a fondamento un solido corpo di diritti comuni – affinché le persone possano intervenire nei processi per cambiarli, costruire le proprie forme di rappresentanza collettiva nei confronti delle imprese, rendere visibile la propria autonoma soggettività, le esigenze di flessibilità  collegate ai tempi della propria vita e alla propria crescita professionale.

Il terreno della flessibilità  e quello dell’autonomia sono, come è noto, pieni di trappole: è possibile essere autonomi, flessibili, mobili culturalmente e professionalmente, facendo un lavoro subordinato, o lavorare in situazioni di rigidità  estrema, essere condannati alla coazione a ripetere, pur essendo giuridicamente autonomi. E’ il carattere «concreto» del lavoro che decide quanta autonomia è data, quanta intelligenza è messa all’opera, quanta ne viene valorizzata, quanta ne viene inghiottita. Sapendo che la ragione prima della sicurezza, nell’economia e nella società  della conoscenza, sarà  sempre più il proprio sapere culturale e professionale e la possibilità  di riprodurlo e di accrescerlo nell’esperienza lavorativa. Il diritto alla formazione per tutti e per tutta la vita è il diritto base per tenere in un orizzonte di uguaglianza e di sicurezza il lavoro che si personalizza. Un diritto che interroga lo Stato in tutte le sue articolazioni, le sue priorità  di spesa e di investimento, e interroga la scuola, l’Università, l’insieme dei luoghi di produzione e di riproduzione del sapere, e la loro capacità  di interagire positivamente coi luoghi in cui si lavora e si vive. Da cui è possibile ritrovare un filo per intervenire sull’organizzazione del lavoro delle imprese old new, delle stesse imprese a rete, per cui la capacità  di pensarsi e progettarsi come luoghi di apprendimento dovrà  essere sempre più non solo un imprescindibile dovere sociale, ma sarà  anche una ragione fondante della loro capacità  competitiva. Imprese che sollecitate da una nuova politica industriale incentrata sullo sviluppo dei territori e delle città  dovrebbero però sempre più modificare la loro specializzazione incentrandola su beni ad alto valore di conoscenza e innovazione.

Ma interroga anche le persone che lavorano e chi li organizza, perché il diritto alla formazione non diventa vero senza la volontà  di chi lavora di investire su se stesso. Rispunta la responsabilità  come elemento costitutivo della nuova generazione dei diritti.

In modo forse un po’ brusco lo dicevano anche i nostri vecchi. C’è una frase che circolava nel movimento operaio emiliano, e in forme diverse anche a Genova e a Torino, che esprimeva fiducia nell’eguaglianza e nella libertà, nella possibilità  di crescita di tutti gli esseri umani, e insieme la convinzione che nessuna conquista collettiva, nessun nuovo diritto diventa effettivo se non innesta un nuovo impegno personale. Ai lavoratori che si affacciavano alle porte del movimento, in cerca di tutela e di emancipazione, erano soliti dire: «Guardate che l’ignoranza non è obbligatoria – L’ignoranza è facoltativa».

Andrea Ranieri e Francesco Sinopoli

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Massimo D’Antona

Il travaglio attuale del concetto-chiave del diritto del lavoro, la subordinazione, è il travaglio di un modello culturale che ha avuto e continua ad avere centrale importanza nelle società  europee. Per cogliere la profondità  del travaglio, bisognerebbe guardare all’evoluzione delle istituzioni giuridiche che organizzano il mondo della produzione da un punto di vista antropologico, al modo di Karl Polanyi, considerandole come parte della cultura e come fattore costitutivo, e non mero prodotto, dell’esperienza umana di un’epoca. I cambiamenti del mondo della produzione sono così radicali da scuotere, soprattutto nella vecchia Europa, le basi di un ordine sociale che, anche grazie alle istituzioni giuridiche, trova tuttora nel lavoro salariato il suo riferimento essenziale, dal quale derivano senso, cogenza e legittimazione. Vorrei dimostrare che sul concetto-chiave del diritto del lavoro, la subordinazione, si riflette la difficoltà, che non è tecnico-giuridica ma culturale, di correlare razionalmente il complesso di istituzioni a orientamento protettivo che chiamiamo diritto del lavoro, con il mondo della produzione. Sostengo insomma che il disagio del diritto del lavoro nasce da un progressivo slittamento tra le forme reali che nelle società  occidentali sta assumendo il rapporto tra gli uomini e il mondo della produzione, e le istituzioni giuridiche che sono sorte e si sono sviluppate nella fase storica in cui dominava il modello della produzione industriale. Nelle società  europee la produttività  cresce, e con essa la ricchezza e soprattutto la quantità  di beni a disposizione, ma il lavoro se ne va. Non si tratta di un evento congiunturale, legato al ciclo economico, e non è neppure un fenomeno paragonabile, per profondità  ed effetti, alle fasi di alta disoccupazione che questo secolo ha già  conosciuto. La crescita senza occupazione non spinge verso il sottosviluppo e la povertà  di massa. La posta in gioco non è la povertà, ma la speranza. Lo spettro che si aggira sull’Europa è la crescente consapevolezza che il mondo della produzione non ha più bisogno di quella dedizione totale di massa al lavoro (per circa un terzo della giornata, tutti i giorni, salvi riposi, feste e ferie, dalla scuola alla pensione) che è stato il gravoso destino ma anche il pegno della speranza – di una vita sicura e di un futuro migliore per i propri figli – per tre o quattro generazioni di europei, inclusa la mia. Tutto questo sollecita una revisione profonda dello statuto giuridico del lavoro. Del lavoro senza aggettivi, considerato al di là  delle partizioni ricevute, tra lavoro autonomo e subordinato, o tra lavoro prestato per soddisfare un interesse economico e lavoro prestato al di fuori della sfera della produzione, per soddisfare interessi non economici, propri o altrui, come lavoro formativo, socialmente utile, volontario. E la revisione dello statuto giuridico del lavoro è un progetto a un tempo culturale e politico. Richiede che sia rinegoziato il contratto sociale che sta alla base della società  salariale edificata sul modello fordista della produzione e del consumo. Se la dedizione totale al lavoro non fosse più l’obbligazione e il pegno della cittadinanza sociale, occorrerà  chiarire su quali obbligazioni e pegni si deve fondare la cittadinanza sociale futura (sempre che non si voglia sciogliere il patto di solidarietà  sociale tra cittadini, e sancire il dominio di mercato in tutti gli ambiti della vita). E richiede che l’ordine sociale sia riprogettato in funzione del dato inconfutabile che, se la produzione risparmia lavoro, la società  continua ad averne un grande bisogno, nella gamma crescente di servizi alle persone e in quelli a favore delle conservazioni e della riproduzione dell’ambiente naturale e culturale in cui viviamo, e nelle maggiori quantità  di tempo liberato dal lavoro totale come destino.

Mi sono spinto così fin troppo lontano senza aver fissato, sul terreno propriamente giuridico, alcune premesse essenziali, movendo, com’è necessario, dallo stato dell’arte della discussione sulla subordinazione, discussione sulla quale i cambiamenti epocali ai quali ho accennato hanno avuto risonanza, ma indiretta e mediata. La subordinazione, come concetto chiave del diritto del lavoro, si può considerare da due distinti profili, quello dell’inclusione e quello dei valori. Quello dell’inclusione è il profilo più presente al dibattito giuridico e giurisprudenziale. Quando un rapporto di lavoro deve considerarsi subordinato? Quello dei valori è spesso inespresso, ma non meno importante. Perché tra le diverse forme di lavoro, il lavoro subordinato fruisce di una protezione qualificata, che impone doveri di solidarietà  al datore di lavoro e allo Stato? Sotto il profilo dell’inclusione, la nozione giuridica di subordinazione, quale si tramanda nelle massime della Cassazione, mantiene sostanzialmente intatta la sua capacità  selettiva a condizione che, e dirò subito che il punto non è incontroverso, sia considerata una nozione indisponibile e nello stesso tempo aperta, ossia capace di «apprendere» dall’evoluzione della realtà. Il punto non è incontroverso, ed è anche il terreno sul quale, per vero senza grande chiarezza, la dottrina giuslavorista si è schierata in campi contrapposti. La scarsa chiarezza dipende innanzitutto dall’elevato tecnicismo dei termini della contrapposizione: la qualificazione del rapporto di lavoro procede per sussunzione o per tipizzazione? In altri termini, muove sillogisticamente da un concetto dogmatizzato di subordinazione o precede tipologicamente attraverso un giudizio di approssimazione a un modello o tipo ricavato dalle definizioni legali lette alla luce dei dati di normalità  sociale? Sotto l’apparente tecnicismo, giacciono due questioni molto concrete. La prima è la possibilità, che secondo alcuni il metodo tipologico offrirebbe, di modulare gli effetti protettivi in funzione della maggiore o minore approssimazione del rapporto di lavoro da qualificare al tipo astratto del lavoro subordinato. (“¦)

Una nozione indisponibile e allo stesso tempo aperta della subordinazione va difesa con tutte le risorse teoriche in questa particolare fase storica. Più della definizione astratta, è decisivo che il giudizio di inclusione/esclusione sia aperto e capace di ordinare tipologicamente le nuove forme di lavoro produttivo in funzione dei valori di dignità, sicurezza, solidarietà  che stanno alla base della tutela costituzionale del lavoro (subordinato). E che pertanto sia preservata una nozione oggettiva ed effettuale di subordinazione, escludendo rigorosamente che di essa le parti possano disporre all’atto della dichiarazione negoziale (senza escludere con questo, come subito dirò, che la volontà  delle parti in ordine alnomen e al regolamento applicabile possa assumere un forte rilievo indiziario in certi casi).

Questo è quanto l’ordinamento consente oggi all’interprete. Ma non basta. Quando la Corte Costituzionale eleva la nozione «effettuale» della subordinazione a nozione presupposta dal sistema delle garanzie costituzionali del lavoro, taglia la strada alle velleità  di fuga dal diritto del lavoro e in particolare a quella fuga nel mercato che si esprime nel ritorno al contratto e nella rivendicazione di un potere di disposizione del tipo restituito alle parti. Ma evita anche di affrontare i problemi di ridefinizione dello statuto giuridico del lavoro, i quali sono legati precisamente alla perdita di oggettività  della figura socialtipica del lavoratore – che è sempre meno descrivibile nei termini tradizionali di chi è totalmente dedito a un lavoro eterodiretto, svolto in un’organizzazione gerarchica e compatta – all’emersione di una vasta area di lavoro che, per essere «oggettivamente» diverso dal lavoro subordinato, non merita davvero di essere considerato semplicemente non-lavoro. Proverò a riassumere in alcune proposizioni quelli che a me sembrano i temi essenziali di una revisione dello statuto giuridico del lavoro.

Il primo è il superamento della dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo o associato. Superamento che non comporta la diluizione delle differenze, che restano profonde, da un lato e dall’altro dello steccato, ma la fissazione di una base comune di istituti e garanzie. Tralasciando per un momento gli aspetti di contenuto, occorre almeno chiarire su quali presupposti si può individuare un’area di continenza tra lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro associato, ferme restando le differenze. Il punto di contatto è la strumentalità  del lavoro (personale) rispetto all’attività  economica altrui, il suo porsi, indipendentemente dallo schema contrattuale utilizzato, come il fattore normale e costante di quell’attività. E’ possibile riconoscere una base comune di regole e diritti alla famiglia dei contratti di lavoro, e mantenere nello stesso tempo ferma la nozione inderogabile e aperta della subordinazione? La risposta è sì, se si compie la rivoluzione (culturale) di considerare il lavoro subordinato come specie del genere lavoro tout court; quest’ultimo inteso a sua volta come il riferimento comune delle diverse forme di integrazione su base contrattuale del lavoro nell’attività  altrui. La scoperta di una base comune a un’intera famiglia di contratti di lavoro non ha un valore normativo, ne ha uno strettamente metodologico. E’ ciò che consente alla famiglia di riconoscersi non in una classificazione estrinseca, ma in un elemento ricavabile dall’atto di autonomia contrattuale dal quale tutti i rapporti considerati prendono vita. L’elemento comune – dando per scontato il carattere personale della prestazione lavorativa e l’onerosità  – è come ho detto la funzione di integrazione contrattuale del lavoro nell’attività  economica altrui (il fatto della prestazione inserita come fattore normale e costante nel ciclo della produzione o nell’organizzazione del servizio del datore di lavoro, il che nei contratti associativi richiede anche la mancanza di ogni effettivo potere di controllo sulla gestione). (“¦)

Non vi possono essere conclusioni, ma qualche notazione finale. Sempre più chiaramente dietro la crisi del concetto-chiave del diritto del lavoro vi è l’eclissi di un modello culturale dal quale tuttavia continuiamo a trarre orientamenti e convinzioni. Il modello antropologico del diritto del lavoro italiano è in piccola parte quello del Cipputi industriale, occupato in una grande fabbrica del Nord, e in parte assai più consistente quello del ceto medio operaio-impiegatizio-privato-pubblico, che ha ingrossato l’elettorato interclassista della DC e del PCI. Con la sua tipica ambiguità, il diritto del lavoro ha catturato bisogni e aspirazioni di un’umanità  composita, che ha popolato il mondo della produzione e quello del consumo nei cinquant’anni di sviluppo e di pace di questo secondo dopoguerra, ma che tende a perdere peso nell’uno, anche se lo mantiene fermamente nell’altro. Oggi, val la pena di ripeterlo, la questione delle questioni è che – certo non ovunque allo stesso modo, ma nella nostra vecchia Europa più che altrove – la produttività  cresce mentre il lavoro se ne va. La questione delle questioni è che il diritto del lavoro così come è non solo cattura un modello antropologico di lavoratore che perde centralità, ma, in quanto le istituzioni giuridiche sono istitutive di un modello di società, rischia di rivelarsi elemento frenante rispetto all’esigenza di rifondare, in primo luogo nella cultura, la funzione del lavoro (senza aggettivi) in una società  che conosce la crescita senza occupazione.

Ormai il nucleo forte del diritto del lavoro protegge i pochi, ed esclude i molti. E come se non bastasse i pochi sono le generazioni mature e i gruppi già  forti, mentre i molti sono le generazioni giovani, i lavoratori marginali, gli immigrati, i deboli. Ha difficoltà  a dare senso e dignità  alla vita chi non è occupato nelle forme esclusive che il modello industriale ha tramandato (ed è questa la condizione che si avvia a essere prevalente). Canalizza enormi trasferimenti verso il mercato del lavoro, ma conosce solo i bisogni del Cipputi industriale che, se si ammala o si infortuna o è disoccupato, in tanto è considerato dal sistema della protezione, in quanto abbia già  un lavoro stabile. E se dovessimo concludere che il problema antropologico fondamentale del nostro tempo è dare un senso (e di forgiare istituzioni appropriate) al non-lavoro, che non è l’ozio, ma il lavoro al di fuori del mondo della produzione? E se fossero le leggi sul volontariato, sui lavori socialmente utili, sulle organizzazioni non profit i frammenti di un diritto del lavoro futuro, così come le «leggi grezze e fumose, coperte di scorie», per riprendere una immagine di Carnelutti, furono l’embrione del diritto del lavoro industriale?

Da «Rivista Critica di Diritto del Lavoro», I, Quaderni, 1996.

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Francesco Sinopoli
f.sinopoli@flcgil.it

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